Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) è stato istituito con la Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 (art.2) e diventato ufficialmente operativo nel Gennaio 2016.
La finalità del SQNPI è quella di certificare le produzioni agricole ed agroindustriali, ottenute conformemente alla norma della produzione integrata che, la legge stessa, definisce al comma 4 come:
“Il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi ed a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici”.
Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata è riconosciuto a livello nazionale e comunitario (Reg. Ce 1974/2006) e si pone l’obiettivo di valorizzare le produzioni vegetali, ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione agricola integrata, aggiungendo valore al prodotto per quanto riguarda sicurezza, qualità e processi di coltivazione rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo, ovvero sostenibili.
La norma prevede:
a) il regime e le modalità di gestione del sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al sistema;
d) l’attuazione di adeguate misure di vigilanza e controllo.
Il SQNPI è stato concepito per diventare uno strumento competitivo, finalizzato alla valorizzazione, differenziazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari sul mercato ottenuti con tecniche di produzione integrata, orientate cioè a ridurre al minimo l’uso di sostanze chimiche di sintesi, pesticidi e fertilizzanti.
Il Documento Tecnico di riferimento per gli operatori interessati ad entrare in questo Sistema Qualità e a valorizzare le proprie produzioni integrate è rappresentato dal DPI della propria Regione. Infatti è stabilito anche un “regime di equivalenza” tra i sistemi qualità regionali di produzione integrata, ed il SQNPI (D.M. 8 maggio 2014).
ADESIONE
L’adesione al SQNPI viene effettuata informaticamente utilizzando il sistema informativo nazionale di produzione integrata (SIAN) seguendo le modalità dettagliate nel documento “Adesione, gestione, controllo” approvato a livello nazionale.
Le aziende possono aderire al SQNPI in forma singola o associata (es. Consorzi, Cooperative, Associazioni, OP) e, oltre alle aziende agricole, possono aderire anche condizionatori, trasformatori e distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso).
I dati dell’operatore agricolo devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale di cui al Dpr. 503/99 e D. lgs. 99/2004 per cui prima della presentazione dell’istanza di accesso al SQNPI è necessario avere costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale. Per gli altri operatori è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica con le modalità previste dal sistema informativo predisposto per l’adesione al SQNPI.
La richiesta di adesione prevede, contestualmente, la scelta dell’organismo di controllo (ODC) tra quelli accreditati e inseriti nell’apposito elenco gestito dal Mipaaf.
Annualmente l’operatore invia la conferma di adesione al sistema di qualità e nel caso vi fossero variazioni colturali, il piano annuale di coltivazione con le specifiche relative alle colture che intende assoggettare al regime di certificazione.
Sono gli ODC, dopo le verifiche necessarie, ad avviare il processo di certificazione.
LE OPZIONI DI CERTIFICAZIONE
Gli operatori aderenti in fase di adesione si trovano di fronte alla scelta di quale tipo di certificazione corrisponde alle loro esigenze.
Possono, infatti, richiedere la sola certificazione della fase di coltivazione, ottenendo un attestato di Conformità agro climatica ambientale delle colture/superfici. In questo caso, però, non potranno fare uso del logo (e -quindi- commercializzare il prodotto con il marchio SQNPI) ma possono altresì accedere ai contributi previsti da PSR e OCM.
Diversamente, possono far richiesta dell’uso del marchio, ottenendo il Marchio SQNPI e la conformità agro climatica ambientale.
Il marchio del SQNPI, istituito con Decreto del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 4890 del 08/05/2014, può essere utilizzato a titolo gratuito da tutti gli operatori dell’Unione europea compresi nelle categorie dei produttori, condizionatori, confezionatori e distributori che aderiscono al SQNPI e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni ottenute conformemente allo standard di tale sistema e certificate dagli organismi di certificazione.
Tale marchio può essere riportato in etichetta, nell’ambito di una strategia di marketing che intenda valorizzare i prodotti agroalimentari eco-friendly e può essere usato anche in abbinamento con altri marchi (privati o collettivi) che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.
IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Tutti gli Operatori aderenti al SQNPI devono essere sottoposti alle verifiche di conformità. Tali verifiche vengono svolte dagli Organismi di Controllo (ODC) sulla base di piani di controllo redatti in conformità alle “Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo della produzione integrata (LGNPC)”.
Le misure di controllo previste sono progettate su un doppio livello di controllo al fine di dimostrare l’applicazione dei disciplinari di produzione integrata regionali lungo tutte le fasi di produzione: dalla fase agricola, trasformazione, confezionamento ed eventualmente identificazione del prodotto finito attraverso il segno distintivo “Qualità sostenibile”.
Il sistema dei controlli si sviluppa su due livelli:
- Autocontrollo aziendale che prevede la verifica dei requisiti di conformità da parte degli operatori inseriti nel SQNPI per le attività svolte presso i propri siti produttivi (es. registrazioni delle operazioni colturali, acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture acquisto fitofarmaci, concimi, risultati analisi suolo, analisi suolo, esito taratura delle macchine irroratrici, ecc.). Nel caso di adesione come gruppo di operatori associati, l’organizzazione capo-filiera dovrà effettuare la verifica interna di ciascun operatore aderente e caricarne il risultato sul portale di Rete Rurale. La verifica da parte dell’OdC scelto potrà avvenire non prima che tutte le aziende aderenti siano state approvate internamente.
- Controllo da parte di OdC appositamente autorizzati dal MIPAAF. Il controllo viene effettuato sul 100% degli operatori aderenti in forma singola mentre nel caso degli operatori associati è prevista la visita iniziale su un campione corrispondente alla radice quadrata delle aziende associate.