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EFSA, nuovi limiti di residuo per i prodotti a base di rame

 

EFSA ha pubblicato uno statement in cui propone nuovi limiti di residuo per i prodotti rameici, dopo l’aggiornamento dei valori di Adi (Acceptable Daily Intake) alla fine del 2024.

La duplice attitudine del metallo a essere un nutriente essenziale per la vita e contemporaneamente un contaminante da tenere monitorato ha sempre mal convissuto con le metodiche attualmente utilizzate per la valutazione del rischio per i consumatori che lo assumono attraverso la dieta.

Sono passati già sette anni da quando fu pubblicato il primo documento Efsa sulla valutazione del rischio dei prodotti rameici per il consumatore, nell’ambito della revisione degli Mrl prevista dall’articolo 12 del regolamento 396/2005.

Questo articolo prevede che per ogni sostanza attiva approvata nella Unione europea l’Efsa debba valutare i limiti massimi di residuo per quella sostanza attiva sulle derrate alimentari e verificare se costituiscono un rischio accettabile per il consumatore.

Allora il risultato fu abbastanza sconcertante, vista l’inadeguatezza dei modelli utilizzati per i prodotti fitosanitari quando si applicano a sostanze miste nutrienti/contaminanti come i rameici.

In particolare ha fatto molto discutere la proposta di eliminare la vite da vino come misura di mitigazione per diminuire l’esposizione del consumatore, non essendo possibile ridurre il fondo naturale delle altre fonti di rame che costituisce il maggior contributo alla dieta.

Ovviamente non se ne fece nulla ma si continuò a lavorare per risolvere questo dilemma.

A febbraio del 2023 l‘Efsa ha pubblicato un aggiornamento della valutazione tossicologica dei rameici, da cui l’Adi (Acceptable Daily Intake) è stata ridotta da 0.15 a 0.07 mg/kg bw day. Questo avrebbe significato solo una cosa: ridurre ancora i limiti massimi di residuo.

Questo nuovo endpoint tossicologico fu ufficializzato dallo Scopaff a dicembre del 2024, fatto che ha reso necessario proporre dei nuovi limiti di residuo sulle derrate alimentari.

La patata bollente è stata, come sempre, affidata all’Efsa che ha prodotto un documento dove ha aggiornato tutte le valutazioni del rischio per il consumatore sia sulla base delle prove residui prodotte dai notificanti della sostanza attiva come prodotto fitosanitario, sia sulla base dei risultati dei campionamenti delle derrate alimentari di tutta Europa.

Il risultato è stato che l‘agenzia ha proposto due differenti tipi di Mrl, uno compatibile con le prove residui relative all’uso come prodotto fitosanitario e l’altro basato sui risultati delle varie indagini campionarie.

La Commissione e gli Stati membri, i risk manager, dovranno poi scegliere quali Mrl applicare in funzione delle varie situazioni e dell’importanza degli usi del celebre metallo in fitoiatria.

Alcuni esempi

Su agrumi l’attuale MRL è 20 mg/kg, l’Efsa propone 15 basato su prove residui o 2 basato sui risultati delle indagini campionarie.

Per la vite (sia da vino che da tavola) l’attuale limite è 50 e l’agenzia propone 100 basato su prove residui o 4 basato sui risultati delle indagini campionarie.

Infine un ortaggio: per la lattuga l’attuale limite è 100 e l’agenzia propone 150 basato su prove residui o 2 basato sui risultati delle indagini campionarie. (Fonte: https://agronotizie.imagelinenetwork.com/)

Cimice asiatica, l’UE abbassa i livelli massimi di residui di acetamiprid

Si abbassano i livelli massimi di residui di acetamiprid consentiti negli alimenti, ortofrutta compresa. Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato infatti il Regolamento UE 2025/158 della Commissione Europea che modifica, abbassandoli, i livelli LMR (livelli massimi di residui) dell’acetamiprid, un insetticida utilizzato contro vari parassiti e in particolare contro la cimice asiatica.

Nel regolamento, firmato dalla presidente Ursula Von der Layen, la Commissione Europea ha specificato come abbia chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare “di fornire una dichiarazione sulle proprietà tossicologiche e sugli LMR per quanto riguarda l’acetamiprid e i suoi metaboliti.

Nella dichiarazione l’Autorità competente ha stabilito una dose giornaliera ammissibile («DGA») e una dose acuta di riferimento («DAR») inferiori per l’acetamiprid e ha incluso il metabolita IM-2-1 nella definizione del residuo per la valutazione dei rischi dell’acetamiprid nelle colture frutticole e di ortaggi a foglie.

La Commissione UE nel regolamento specifica nel dettaglio i prodotti ortofrutticoli interessati dal provvedimento indicando in una tabella i nuovi valori a cui far riferimento.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, avvenuta il 29 gennaio scorso.

L’applicazione decorre dal 19 agosto 2025. Il regolamento, si specifica, è obbligatorio e applicabile in ciascun Stato membro. (Fonte: https://www.corriereortofrutticolo.it/)