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Sicurezza sul lavoro: i rischi chimici in agricoltura

 

Tutti i potenziali pericoli che derivano dall’attività lavorativa svolta devono essere considerati nel DVR dal datore di lavoro nonché da tutte le altre figure responsabili, che devono intervenire con l’adozione di misure idonee finalizzate alla prevenzione degli stessi.

Un’apposita sezione del DVR è dedicata al rischio chimico, un rischio spesso non valutato che deve essere ben tenuto in considerazione anche dagli addetti del comparto agricolo, ambito in cui l’utilizzo di sostanze, potenzialmente nocive per la salute e la sicurezza dei lavoratori, è ormai ampiamente diffuso.

È un rischio che comprende tutte quelle situazioni di rischio potenziale che “derivano, o possono derivare, dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici” (per esempio trasporto di agenti chimici). Si tratta della definizione tratta dall’articolo 221 del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro, parte del Titolo IX interamente dedicato alla disciplina relativa alla sicurezza e alle sostanze pericolose.

Il datore di lavoro, quindi, nella valutazione che è obbligato a svolgere deve considerare quali sono gli agenti chimici usati nell’ambito dell’attività lavorativa o presenti sul luogo di lavoro, quali caratteristiche di pericolo presentano e quali conseguenze possono derivare dal relativo utilizzo sulla salute del lavoratore o sulla salubrità dei luoghi.

In particolare, le informazioni relative alle proprietà pericolose delle sostanze possono essere dedotte dalle Schede di Dati di Sicurezza (Sds) dei prodotti e da tutte le informazioni che circolano con gli stessi, in virtù degli obblighi europei derivanti dai Regolamenti Clp e Reach (sul tema del reperimento delle informazioni seguirà un apposito approfondimento).

In aggiunta, il datore di lavoro deve corredare la sua valutazione avendo attenzione ai livelli/modo/durata dell’esposizione, alle caratteristiche del lavoro e all’utilizzo delle sostanze che contengono gli agenti chimici, ai limiti di esposizione professionali e alle condizioni personali del lavoratore esposto (in questo caso determinante è la collaborazione con il medico competente e l’attività di sorveglianza sanitaria), alle conseguenze delle misure già intraprese se efficaci.

Nel Dvr deve quindi riportare tutte le misure adottate o da adottare per eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici, tra cui figurano in caso di rischio minimo la progettazione puntuale dei processi e dell’organizzazione del lavoro, la messa a disposizione di attrezzature adeguate e manutenzione, la riduzione del numero di lavoratori esposti e l’adozione di misure igieniche e di corretta gestione degli agenti chimici e dei rifiuti. Diversamente, qualora il livello di rischio sia valutato come più alto maggiori obblighi sono richiesti al datore di lavoro, tra cui anche la definizione di sistemi di sicurezza in caso di emergenze e incendi.

Per quanto riguarda il comparto agricolo, sono diversi i prodotti contenenti agenti chimici che devono essere sottoposti alla valutazione di rischio da parte del datore di lavoro, ovvero: biocidi, fitosanitari, Presidi Medico Chirurgici (Pmc).

In conclusione, il rischio chimico costituisce un fattore da cui possono derivare conseguenze dannose, anche gravi, per la salute dei lavoratori; pertanto il rischio deve sempre essere ben individuato e neutralizzato per quanto possibile con idonee misure. (Fonte: Rebecca Caporali, https://agronotizie.imagelinenetwork.com/)